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Statuto
Piccola Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata

Titolo I


Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1
E' costituita una piccola società cooperativa a responsabilità limitata con denominazione "University Lab  piccola società cooperativa a responsabilità limitata"

Articolo 2
La piccola società cooperativa ha sede a Milano in viale Lombardia 12.
La durata della piccola società cooperativa viene fissata fino al 31/12/2050, ma potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria o a norma di legge potrà essere sciolta anche prima della scadenza del termine.

Titolo II

Scopi - Oggetto

Articolo 3
La piccola società cooperativa retta e regolata dai principi della mutualità, pertanto senza finalità di lucro, si propone in particolare di realizzare e di organizzare un'attività imprenditoriale che persegua, mediante la solidale partecipazione della base e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, lo scopo di migliorare le condizioni economiche sociali e culturali degli studenti in genere, sia direttamente tramite azione della cooperativa, sia congiuntamente a Enti ed associazioni aventi analoghi scopi.

Articolo 4
Oggetto dell' attivita' imprenditoriale che la piccola societa' cooperativa svolgera' secondo i principi di cui all' Art. 3 sara':

- La garanzia a gestire in forma associata la continuità di occupazione lavorativa per i soci nonché migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto offerto dal libero mercato
- la gestione di reti telematiche
- il controllo dell' organizzazione e della gestione di reti telematiche
- il controlle e la gestione di prodotti informatici
- l' installazione di prodotti informatici
- il commercio di sistemi hardware e software
- la gestione conto terzi di servizi in outsourcing
- la formazione professionale in proprio e per conto terzi rivolta a soci e soggetti terzi, nel settore di operativita' della cooperativa
- l'edizione e il commercio di libri e strumenti di informazione
- la riproduzione anche fotostatica o da supporti informatici per conto di terzi
- le attivita' socio-culturali, didattiche e ricreative
- l'organizzazione di campagne pubblicitarie
- l'intermediazione pubblicitaria
- la produzione e il commercio di articoli pubblicitari e accessori affini e complementari
- la ricerca e lo sviluppo nel settore informatico
- il controllo, la supervisione e la gestione di strutture pubbliche e private in outsourcing

La piccola società cooperativa puo' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La cooperativa, tra l'altro potra':
a) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire ad Associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento dell' oggetto sociale di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti Pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
b) partecipare ai pubblici appalti;
c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
d) può assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie allo svolgimento dell'attività sociale;
e) dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
f) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
g) istituire una apposita sezione, disciplinata da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea dei soci, per la raccolta del risparmio esclusivamente fra i soci, a norma dell'art. 12 della Legge 17 febbraio 1971, n.127; la raccolta del risparmio fra il pubblico sara' comunque tassativamente vietata;
h) assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali e assicurative, e in tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione all'attività esercitata e nel rispetto delle norme di legge in materia.Titolo III


SOCI
Articolo 5
Il numero dei soci va da un minimo di 3 ad un massimo di 8. In caso di superamento di tale numero, la piccola società cooperativa deve trasformarsi in una società cooperativa, secondo il disposto di cui all'art. 2498 del Codice Civile. Possono essere soci cooperatori esclusivamente le persone fisiche che accettino e si impegnino a realizzare gli scopi della cooperativa.

Articolo 6
Chi desidera diventare socio deve presentare una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione dichiarando di obbligarsi all'osservanza dell'Atto Costitutivo, del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle delibere sociali, specificando:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto
c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
d) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.
Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto, in forma inappellabile entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sociali sottoscritte, una somma a titolo di sovrapprezzo di queste, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 7
L'esercizio in proprio o in forma associativa, da parte del socio, di imprese od attività identiche, affini o complementari a quelle esercitate dalla Società e' incompatibile con la sussistenza del rapporto sociale salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione per casi specifici.

Articolo 8
I soci sono obbligati :
a) a versare l'importo delle quote sottoscritte nei termini indicati dall'articolo 19 e l'eventuale sovrapprezzo.
b) a prestare la loro opera, in relazione alle capacità professionali possedute, ovunque l'interesse obiettivo della società lo richieda, nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale;
c) ad osservare lealmente il presente Statuto, le disposizioni di legge, nonché ad attenersi alle deliberazioni degli organi sociali;

Articolo 9
L'efficacia della deliberazione di ammissione in ogni caso è condizionata al pagamento della parte di capitale sottoscritta e del sovrapprezzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione con le modalita' di cui all' Articolo 19.


Articolo 10
II rapporto sociale con i soci si estingue per:
a) morte del socio;
b) recesso da parte del socio;
c) esclusione ad iniziativa della societa';
d) mutuo consenso.

Articolo 11
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso da parte del socio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 12
Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può escludere il socio che:
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione ;
b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa, oppure fomenti dissidi o discordie fra i soci;
c) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa;
d) non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
e) senza giustificato motivo, non adempia gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;
f) si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto e del relativo sovrapprezzo;
g) sia dichiarato interdetto o inabilitato.
La deliberazione di esclusione dovra' essere annotata sul Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni e da tale data avra' effetto.

Articolo 13
Nel caso di decesso di un socio gli eredi avranno diritto alla liquidazione della quota sociale determinata secondo i criteri di cui all'articolo successivo.

Articolo 14
II socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote sociali sottoscritte e versate sulla base del bilancio relativo all' anno corrente, nonché al rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, salvo che non sia stato utilizzato per la rivalutazione o l'aumento gratuito del capitale sociale, dedotte le eventuali somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo e restando, in ogni caso, esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale comunque esistente.



Articolo 15
I soci conferiscono il loro lavoro alla piccola società cooperativa ponendo a rischio d'impresa il valore del conferimento stesso.
L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto per i loro conferimenti di lavoro ad un compenso, stabilito preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto e in relazione al risultato economico dell'esercizio.

Soci sovventori

Articolo 16

Possono essere emesse quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori, cosi' come previsto dall'art. 4 della legge 59/92 in relazione alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico di cui all'art. 3 di questo Statuto. Possono acquisire la qualifica di soci sovventori esclusivamente le persone fisiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali. Ai soci sovventori spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento sul capitale nominale sottoscritto e versato, rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione dell'utile. All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di priorità nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale del capitale versato e per l'eventuale rivalutazione operata ai sensi dell'art. 21 di questo statuto.

Articolo 17
Chi desidera diventare socio sovventore deve presentare una domanda, indirizzata all'Assemblea che contenga le indicazioni di cui all'art. 6 e che indichi il numero di anni per i quali intende impegnarsi nei confronti della cooperativa. Ai soci sovventori e' fatto divieto di recedere per tale periodo. Il rapporto sociale con i soci sovventori si estingue se vengono sciolti i fondi di cui alla lettera c) dell'art. 4 del presente statuto. La quota minima che i soci sovventori devono sottoscrivere e' pari a cento volte quella prevista per i soci cooperatori.TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE E AZIONI
Articolo 18
II patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di lire cinquantamila;
b) dal fondo di riserva ordinario nel quale confluisce anche l'eventuale sovrapprezzo versato in sede di ammissione;
c) da fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
d) dalle riserve da rivalutazione;
e) dal fondo di riserva indivisibile ex art. 12 legge 904/77;
f) dagli utili o perdite portate a nuovo;
g) dall' utile o dalle perdita dell'esercizio.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Articolo 19
II versamento delle quote sociali e delle quote di sovvenzione, nonché del relativo sovrapprezzo potrà essere effettuato in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:
a) almeno il 50% dell'importo all'atto della sottoscrizione;
b) il rimanente anche ratealmente, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nessun socio può possedere tante quote sociali il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.


Articolo 20
Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo.
Le quote sociali non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, senza previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo in caso di diniego il diritto del socio di recedere dalla società.TITOLO V
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 21
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, provvede alla redazione del bilancio, previo inventario generale, da compilarsi entrambi con criteri prudenziali.
L'avanzo netto di gestione risultante dal bilancio sara' così ripartito :

a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria;
b) il 3% al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi della legge 59/92 dalla centrale cooperativa cui la piccola società cooperativa ha dato adesione;
c) un dividendo ai soci, che abbiano versato l'importo delle quote sottoscritte da almeno un anno, nella misura massima consentita dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali;
d) una quota, non superiore alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo del costo della vita, calcolate dall'ISTAT, può essere destinata alla rivalutazione delle quote;
e) l'eventuale rimanenza, sarà devoluta a fini sociali e mutualistici indicati dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea può deliberare la devoluzione della totalità degli avanzi netti di gestione, dedotto il 3% destinato al fondo mutualistico di cui alla legge 59/92, alla riserva ordinaria.
Articolo 22
Le somme che formano le riserve indivisibili non sono ripartibili tra i soci sotto qualsiasi forma ne durante la vita sociale ne al momento dello scioglimento.TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Articolo 23
Sono organi della Cooperativa:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio sindacale, se ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 2488 c.c.;


Articolo 24
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora ricorrano particolari esigenze entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:
a) l' approvazione del bilancio;
b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
c) l'approvazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
d) l'approvazione dei programmi di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa e la verifica dello stato d'attuazione;
e) l'approvazione della costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, aprendoli alla sottoscrizione dei soci sovventori;
f) l'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società, con facoltà di impartire direttive di gestione;
g) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo Statuto, indicati nell'ordine del giorno.

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:
a) sulle modifiche allo Statuto sociale;
b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
c) sull'istituzione di sedi secondarie in Italia ed in paesi esteri e sul trasferimento della sede sociale in Italia o all'estero.

Articolo 25
Il Consiglio di Amministrazione e' nominato dall' Assemblea ed e' formato da un numero minimo di tre ad un massimo di otto membri scelti tra i soci.
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della societa', salvo quanto la legge riserva espressamente all' Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni ed e' rinnovabile senza limitazioni.
Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente cui spetta la rappresentanza legale della piccola societa' cooperativa e puo' delegare parte o tutti i propri poteri ad uno o piu' membri.
Il Consiglio di Amministrazione e' autorizzato ad acquistare quote sociali proprie della societa' cooperativa purche' l'acquisto sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall' ultimo bilancio approvato.
Articolo 26
L'Assemblea potra' essere convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo riterra' opportuno e dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno la meta' dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.
La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a ciascun socio almeno 8 giorni prima dell'adunanza anche in sede diversa da quella sociale.

Articolo 27
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione o sul trasferimento della sede sociale, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Articolo 28
Ciascun socio ha un solo voto, qualsiasi siano il valore e il numero delle quote sociali da lui sottoscritte.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Le votazioni, di regola, si fanno per alzata di mano.
Quando ne faccia richiesta almeno la metà dei soci intervenuti o rappresentati si dovrà procedere a scrutinio segreto.
I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, mediante delega scritta.
Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.
Le deleghe, delle quali deve farsi menzione nel verbale, devono essere conservate agli atti della piccola societa' cooperativa.

Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:

" 1 voto per conferimento non superiore a 200 quote;
" 2 voti per conferimento superiore a 200 quote.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Se il numero dei voti spettanti ai soci sovventori supera un terzo dei voti spettanti a tutti i soci si applica un coefficiente rettificativo tale per cui i voti dei soci
sovventori risultino comunque essere pari ad un terzo dei voti assembleari.
I sindaci, qualora nominati, non possono essere delegati.


Articolo 29
L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente che ha la rappresentanza legale o, in sua assenza da altro socio designato dagli intervenuti; il Segretario verbalizzante è nominato dagli intervenuti.
E' obbligatoria la redazione, a cura di un notaio, del verbale dell'Assemblea straordinaria quando si tratti di deliberazioni sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori della Cooperativa. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 30
La rappresentanza e la firma sociale, di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente.
Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.


COLLEGIO SINDACALE

Articolo 31
II Collegio Sindacale, quando la società rientri nelle previsioni di cui all'art. 2488 c.c., si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci. Non vi e' obbligo di eleggere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
Ai sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso; qualora l'Assemblea ordinaria stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, il compenso deve essere fissato all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Articolo 32
II Collegio sindacale controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio sindacale deve accertare ogni trimestre la "consistenza di cassa" e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della cooperativa o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione, con l'obbligo di verbalizzare gli accertamenti fatti.
Il Collegio Sindacale deve, altresì, riferire, nella relazione all'Assemblea, sulla corrispondenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Articolo 33
I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee; gli inadempienti decadranno dall'ufficio. Il Collegio Sindacale può richiedere ai soci notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le
pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
I sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.


FINANZIAMENTI DEI SOCI E DEI TERZI

Articolo 34
La piccola società cooperativa, non appena avrà adottato il programma di sviluppo pluriennale inerente iniziative per l'innovazione e l'ammodernamento dell'attività aziendale potrà emettere le azioni di partecipazione cooperativa così come regolamentate dagli articoli 5 e 6 della legge 59/92.
L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa dovrà essere preceduta dalla redazione di un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dal quale dovranno risultare:

" le modalità di emissione delle azioni;
" la quantità e l'importo delle azioni emesse;
" le finalità di tale emissione;
" l'opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa;
" la regolamentazione dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI


Articolo 35
Le previsioni statutarie che sanciscono il rispetto dei requisiti mutualistici previsti dall'art. 26 D.L. C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 36
Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati secondo le modalità previste dall'articolo 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile i quali giudicheranno in via rituale e secondo diritto.

Articolo 37
La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali.
In qualsiasi caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea nominerà, preferibilmente tra i soci, uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale, risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto al fondo mutualistico costituito ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 59/92 dalla centrale cooperativa cui la piccola società cooperativa ha dato adesione o, nel caso non abbia dato alcuna adesione, al fondo mutualistico istituito dal Ministero del Lavoro.

Articolo 38
Per tutto quanto non regolato nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrale, valgono le norme del Codice Civile relative alle cooperative a responsabilità limitata aventi i requisiti della mutualità agli effetti tributari e delle leggi vigenti in materia.

 
   
   
   
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